Autorizzazione uscita autonoma

Autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori di 18 anni

Descrizione

In data 6 dicembre 2017, è entrata in vigore la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148. La suddetta Legge, all’art. 19-bis, disciplina l’uscita autonoma degli alunni, attribuendo ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, la facoltà di autorizzare l’Istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine delle lezioni.

Si invitano i genitori/tutori che intendano avvalersi di tale possibilità a compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di autorizzazione, allegato alla presente, che dovrà essere consegnato al docente coordinatore di classe a partire dal 15 settembre 2026.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, allegando copia leggibile dei rispettivi documenti di identità. In assenza di idonea autorizzazione, al termine delle lezioni l’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore/tutore o da persona formalmente delegata. L’autorizzazione all’uscita autonoma, resa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni.

Per quanto riguarda la classe quinta della Scuola Primaria, l’autorizzazione avrà validità fino al termine dell’anno scolastico 2026/2027.

Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, l’autorizzazione avrà validità per l’intero triennio, salvo revoca o variazioni delle condizioni dichiarate. In tali casi, i genitori/tutori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Istituzione scolastica.

 

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